precedere il ricorso al tribunale.
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro con la Circolare 25 novembre 2010, n. 3428 contenente le prime istruzioni operative per la fase transitoria a seguito delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010).
PREMESSA
In relazione all’emanazione della L.183/2010 c.d. Collegato Lavoro e alla sua entrata in vigore in data 24 novembre u.s. sono state apportate modifiche in relazione al tentativo di conciliazione nelle controversie individuali del rapporto di lavoro.
Vediamo ora nel dettaglio le modifiche apportate dal Collegato Lavoro.
1. FACOLTATIVITA’ DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
La modifica normativa apportata dal Collegato Lavoro, riguarda il ritorno alla facoltatività del tentativo di conciliazione delle controversie individuali di lavoro. L’art. 31 della legge 183/2010 ha apportato delle modifiche all’art. 410 del c.p.c. in relazione alla non obbligatorietà del tentativo di conciliazione citato in premessa.
In realtà più che parlare di modifiche, sarebbe più opportuno parlare di un ritorno al passato, infatti il Legislatore ha sostituito il termine “deve” con il termine “può”, ovvero ha ristabilito quanto presente nella normativa vigente dal 1973 al 1998 in fatto di conciliazione.
Nel 1998, il Legislatore intervenendo sulle controversie del settore pubblico, ipotizzando un organo collegiale destinato alla trattazione del tentativo obbligatorio, estese l’obbligatorietà anche al settore privato modificando il termine “può” con “deve” all’art. 410 del c.p.c.
Quanto sopra indicato, implica che il tentativo conciliativo torna ad essere facoltativo come previsto dalla normativa ante 1998, ovvero in caso di controversia individuale di lavoro (es. violazione del patto di non concorrenza, richieste retributive, impugnazione licenziamenti…), le parti possono rivolgersi direttamente al giudice del lavoro senza la propedeuticità del tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro.
Il legislatore ha espresso molto chiaramente la volontà della facoltatività, pertanto pur non abrogando l’art. 5 della legge 108/90 sui licenziamenti individuali, in relazione all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione previsto dalla norma citata, è abbastanza prevedibile, che tale norma verrà interpretata come implicitamente abrogata.
Il tentativo di conciliazione permane nella sua obbligatorietà in relazione a controversie sulla base di contratti certificati, ovvero il tentativo dovrà essere svolto presso la sede che ha emanato il provvedimento di certificazione.
Inoltre il Collegato Lavoro equipara, mediante l’abrogazione degli artt. 65 e 66 del D.lgs 165/01, la procedura conciliativa del settore pubblico a quello privato, derogando alla non obbligatorietà del tentativo stesso.
2. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE
Nel caso in cui le parti decidano di intraprendere la procedura conciliativa, esse dovranno rivolgersi alle Commissioni di conciliazione istituite presso il Servizio politiche del lavoro della Direzione provinciale del Lavoro (DPL).
La composizione delle commissioni conciliative è rimasto pressoché inalterato, tranne che per la figura del presidente, ovvero la commissione risulta, dopo l’emanazione del Collegato Lavoro, così composta:
Direttore della DPL o di un suo delegato;
Presidente: magistrato collocato a riposo;
4 rappresentanti effettivi dei datori di lavoro e dei lavoratori
4 rappresentanti supplenti dei datori di lavoro e dei lavoratori
I rappresentanti dovranno essere designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative territorialmente.
Questa è l’altra novità introdotta dal Collegato Lavoro in termini di composizione delle commissioni, infatti rispetto al passato, i membri sindacali dovranno essere scelti sulla base della rappresentatività TERRITORIALE, e non più nazionale.
Le Commissioni hanno la facoltà di istituire delle sottocommissioni così composte:
Il Presidente (Dirigente della DPL o di un suo delegato;
Un rappresentante forza datoriale;
Un rappresentante dei lavoratori;
Ne consegue che, occorrerà procedere alla composizione delle nuove Commissioni e sottocommissioni entro 45 giorni (come previsto per la composizione dei nuovi organi collegiali), ovvero entro l’8 gennaio 2011 dovrà essere adottato il Decreto Direttoriale di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione. Nel frattempo le Commissioni esistenti con la previgente normativa, continueranno ad operare in regime di prorogatio, ovvero potranno adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, specificando i motivi di urgenza e indifferibilità. Nel caso in questione, le commissioni potranno trattare le istanze pervenute prima del 24 novembre u.s.
3. PROCEDURA PER ATTIVARE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Il Collegato Lavoro ha modificato notevolmente la procedura di attivazione del tentativo di conciliazione presso le Commissioni di conciliazione provinciali.
Innanzitutto il proponente (il lavoratore ma anche il datore di lavoro), deve presentare presso la Segreteria delle Commissioni provinciali, la domanda debitamente redatta. La stessa deve essere consegnata a mano o inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante inoltro mail con posta certificata alla DPL (si veda nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/11/2010). La comunicazione alla controparte, diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente, dovrà essere inoltrata da parte del proponente, a mezzo raccomandata con avviso di ricezione o consegna a mano o a mezzo mail certificata, nel caso ne fossero in possesso entrambe le parti. Questa una novità introdotta dalla L. 183/2010, infatti prima dell’entrata in vigore del Collegato Lavoro, l’onere della comunicazione della volontà di esperire il tentativo di conciliazione davanti alla commissione provinciale, spettava proprio alla commissione stessa, mentre oggi grava sul proponente.
A proposito dei mezzi di consegna sopraindicati, il Legislatore non ha indicato il fax come mezzo idoneo alla trasmissione della domanda e della comunicazione alla controparte, ignorando quanto previsto dal D.p.r. 445/2000. Anche nella nota ministeriale, pur prevedendo accenno alla modalità di trasmissione mediante fax, la stessa viene esclusa per volontà del Legislatore stesso.
Con riferimento alla rappresentanza, del ricorrente e del convenuto, nulla è cambiato in relazione alla delega a conciliare e a transigere, affermando che la stessa potrà essere effettuata davanti ad un funzionario della DPL o davanti ad un notaio. Invece non potranno essere più ammesse le autentiche rilasciate dai funzionari comunali o dall’avvocato che rappresenta il proprio cliente, poiché non è possibile estendere una norma processuale ad un tentativo facoltativo di conciliazione. In passato molte DPL avevano ritenuto valide le autentiche degli avvocati, in virtù dell’obbligatorietà del tentavo conciliativo, ma oggi, vista la facoltatività del tentativo, lo stesso Ministero che in passato non si era espresso, ha escluso tale possibilità.
La richiesta del tentativo di conciliazione blocca il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per tutto il periodo del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi.
La richiesta di conciliazione deve contenere obbligatoriamente:
Le generalità delle parti;
L’indicazione del luogo della conciliazione;
L’indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
L’esposizione dei fatti;
Le ragioni che li sostengono.
Il Collegato Lavoro impone inoltre ai funzionari della DPL la verifica dei dati essenziali, e nel caso in cui fossero deficitari, la possibilità che gli stessi vengano integrati. Nel caso in cui i dati fossero totalmente omessi, la procedura di tentativo di conciliazione è impossibilitata ad andare avanti, salvo che la controparte si costituisca con proprie memorie, allora il ricorrente potrà, previa comunicazione dell’ufficio territoriale competente, integrare la propria richiesta.
La nuova procedura prevede che:
Entro 20 giorni dalla richiesta, ovvero dalla data di ricezione dell’istanza al convenuto, la controparte ha la possibilità di depositare le proprie memorie di controparte, con le contro difese e le eventuali domande in via riconvenzionale;
entro 10 giorni dal deposito delle memorie di controparte, i funzionari della DPL devono convocare le parti dinanzi alla commissione o sottocommissione di conciliazione;
entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione.
Nel caso in cui il tentativo venga espletato, due sono i possibili esiti:
positivo: conciliazione raggiunta, anche parzialmente, viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dalla commissione o sottocommissione. Il giudice del lavoro, su istanza di parte, rende esecutivo il decreto;
negativo: non si raggiunge accordo conciliativo (c.d. mancato accordo), allora la commissione o sottocommissione deve sottoporre alle parti una proposta conciliativa da inserire obbligatoriamente a verbale, con indicazione delle posizioni delle singole parti. Il giudice del lavoro, al quale le parti dovranno ricorrere per la risoluzione della controversia, terrà in considerazione il comportamento delle parti, qualora la proposta conciliativa fosse rifiutata senza adeguate spiegazioni.
4. Regime transitorio
La legge 183/2010 non esprime delucidazioni sul regime transitorio e nella nota ministeriale del 25/11/2010 il segretario generale del ministero fornisce alcune indicazioni, o meglio:
Per le istanze presentate prima del 24/11/2010 alle DPL, si applicano le procedure previste dalla normativa previgente;
Per le istanze proposte prima del 24 novembre u.s., le commissioni, sia che abbiano convocato le parti prima del 24/11 o che siano ancora in fase di effettuare convocazione, dovranno informare le parti sulla facoltatività del tentativo, e sulla possibilità di esperire la conciliazione che avrà comunque efficacia ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.
Per il settore pubblico, essendo stati abrogati gli artt. 65 e 66 del d.lgs. 165/2001 si prospettano inoltre altre situazioni:
Le controversie già in discussione davanti ai collegi già costituiti alla data del 24/11 u.s., potranno, previo consenso delle parti, essere trasferite presso le commissioni o le sottocommissioni provinciali per la conciliazione, poiché i collegi precostituiti ai sensi del d.lgs 165/2001 sono cessati “ope legis” e il tentativo è divenuto facoltativo;
Le controversie per le quali alla data del 24/11 non fossero ancora state portate in esamina al collegio, ma per le quali fossero stati nominati gli arbitri, vanno portate in commissione o sottocommissione, previa accettazione delle parti. A tal proposito, sarà compito della DPL comunicare alle parti che il tentativo è facoltativo e che non si può procedere con la vecchia procedura;
Le controversie richieste, per le quali alla data del 24/11 non siano ancora terminate le fasi prodromiche alla costituzione dei collegi, occorrerà scrivere alle parti interessate che il tentativo è facoltativo e che, nel caso in cui si voglia procedere occorrerà presentarsi davanti alle commissioni o sottocommissioni provinciali;
Le controversie presentate dopo la data del 24 novembre 2010, saranno necessariamente archiviate, avvertendo l’istante che, ove lo ritenga opportuno potrà esperire il tentativo di conciliazione mediante il nuovo rito procedurale.
Fino all’ 8 gennaio 2011 le commissioni e le sottocommissioni provinciali seguiteranno ad operare nella trattazione delle istanze secondo le suindicate modalità per le domande prevenute alla data del 24 novembre 2010.
da consulentelavoro.com
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