Nel decreto sarà anche chiarita la questione dell’esonero dall’insegnamento della lingua straniera, come previsto dalla legge, per cui si prevdono più soluzioni. Il ministro ha chiarito che “la prima modalità consiste nell’esonero dalle sole prove scritte di lingua straniera. In tal caso, lo studente potrà essere valutato per la sola esposizione orale, anche in sede di esame di Stato, conseguendo un diploma di licenza media che consenta l’iscrizione a pieno titolo alla scuola secondaria di secondo grado o un diploma di maturità che consenta l’iscrizione a pieno titolo all’università. La seconda modalità consiste nell’esonero totale dall’insegnamento della lingua straniera. Tale possibilità residuale verrà concessa solo in presenza di una grave forma di DSA, associata ad altra disabilità appositamente certificata”. Alle istituzioni scolastiche toccherà comunque di adottare modalità valutative che consentano all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto
da euroedizioni.it