amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita”. Ovvero si riconosce il merito del buon senso e la misura della congruenza tra la disposizione e gli effetti. Il controllo fiscale deve però essere richiesto “sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
Permane l’obbligo della reperibilità del dipendente che si assenta per malattia e, qualora debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare delle visite mediche o prestazioni specialistiche o altri giustificati motivi (che, a richiesta, devono essere documentati) durante le fasce orarie di reperibilità, “è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione”.
Un’ulteriore novità è legata al caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici; allora, l'assenza potrà essere giustificata “mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
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Visite fiscali: decade l’obbligo assoluto
Il comma 9 dell’art.16 della manovra finanziaria introduce nuove regole in materia di visite fiscali, chiarendo che “le pubbliche
Ultima modifica Martedì 19 Luglio 2011 10:30
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