(D.M. n. 267/2007( che stabiliva l’impegno dei gestori delle scuole non statali di costituire corsi completi e di formare classi composte con un numero di alunni non inferiore ad 8, in modo da rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche.
Il pronunciamento del Tar a favore della cancellazione si era avuto a seguito dei ricorsi presentati da associazioni di scuole non statali (Aninsei, Fiinsei, Filins). Poiché il Miur, nel frattempo, non si è appellato, le sentenze sono passate in giudicato, quindi il ministero invita i direttori USR a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento della lettera f, comma 6 dell’art. 1 del D.M. 267/2007 che poneva il limite di almeno 8 alunni per classi.
Si temono ripercussioni negative sia in ordine alle rette richieste ai genitori sia in ordine all’incremento del numero dei docenti costretti ad accettare retribuzioni inferiori pur di lavorare per “fare punteggio”.
PERSONALE E SCUOLE
UFFICI
FORMAZIONE
Nelle paritarie consentite classi anche con meno di 8 alunni
Il Tar del Lazio, con due diverse sentenze (n. 7265/09 e n. 7269/09) ha annullato il disposto del ministro Fioroni
Ultima modifica Martedì 27 Settembre 2011 10:10
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